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Novel food

Si intende per “nuovo alimento” o “novel food” qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997. Gli OSA che intendono immettere sul mercato dell’Unione un nuovo alimento, devono verificare che esso soddisfi i requisiti previsti dal Reg. (UE) 2283/2015 del 25 novembre 2015. Nel caso in cui non siano sicuri che l'alimento che intendono immettere sul mercato dell'Unione rientri nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento, gli operatori del settore alimentare consultano lo Stato membro in cui intendono immettere sul mercato per la prima volta il nuovo alimento. Gli operatori del settore alimentare forniscono le informazioni necessarie allo Stato membro, il quale può consultare gli altri Stati membri e la commissione. Il Reg 2283/2015 modifica il Reg. (UE) 1169/2011 e abroga il Reg. (CE) 258/97 e il Reg (CE) 1852/2011.